La quota assolutamente impignorabile della pensione è stata elevata (passando da una volta e mezza  a due volte il massimo dell’assegno sociale mensile) ed è stato comunque fissato un tetto minimo  impignorabile di 1.000 euro mensili. Sulla restante parte, il pignoramento potrà essere eseguito nella  stessa misura prevista per lo stipendio dei lavoratori attivi, cioè di un quinto (o un terzo per crediti  alimentati).Il legislatore, tenendo fermo il principio sancito dal Giudice delle leggi secondo cui il quinto  (o il terzo) pignorabile della pensione dovesse essere determinato al netto di quanto occorra per  “assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita”, ha opportunamente rapportato tale  generica misura al doppio dell’assegno sociale e, comunque, ad una somma non inferiore a 1.000  euro al mese. 

L’art. 21-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 9 agosto 2022, n. 185), convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (in  Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221) ha disposto la modifica dell’art. 545, comma 7,  c.p.c., che è stato così riformulato: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità  che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un  ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un  minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo,  dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

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